L’Ordinanza del 29 luglio 2021, in vigore dal 31 luglio al 30 agosto 2021, disciplina gli spostamenti da e per l’esterno nel territorio italiano. Lo stato d’emergenza prorogato fino al 31 dicembre 2021 e la situazione epidemiologica in continuo mutamento rende difficile districarsi tra obblighi per i viaggiatori, rientro dalle ferie, tamponi e quarantene. Prima di viaggiare è bene essere a conoscenza delle limitazioni e obblighi per il rientro in Italia e tenere monitorata l’evolversi della situazione.
Il DPCM che disciplina gli spostamenti si basa su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste misure differenti. Di seguite riassumiamo in breve quali sono le disposizioni generali per viaggiare e rientrare in Italia e le misure previste per i singoli elenchi.
Oltre alle misure sopra menzionate, va ricordato che possono essere disposte ulteriori limitazioni per aree del territorio nazionale o in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Per questo, prima di rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione.
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Quali sono le misure generali per viaggiare e/o rientrare in Italia?
Fino al 30 agosto 2021 è in vigore l’Ordinanza del 29 luglio 2021 del Ministero della Salute che stabilisce:
- Obbligo delle Certificazioni Verdi Covid per spostamenti dai Paesi presenti nell’elenco C
- Obbligo delle Certificazioni Verdi Covid per spostamenti da Canada, Giappone e Stati Uniti
- Proroga delle misure restrittive per spostamenti da India, Bangladesh e Sri Lanka
- Disciplina speciale per ingressi e rientri dal Regno Unito Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro).
La Certificazione Verde Covid-19 viene rilasciata o riconosciuta per:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, e completamento del ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo
Inoltre, a partire dal 24 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia è tenuto a compilare il Modulo denominato digital Passenger Locator Form (dPLF).
Si tratta di un modulo che raccoglie le informazioni di contatto e permanenza dei viaggiatori nel territorio nazionale, utile all’Autorità Sanitaria Italiana per contattarli tempestivamente qualora esposti ad un contatto affetto da Covid-19.
Tuttavia, in caso di rientro dall’estero, come mezzo proprio, a seguito di permanenza non superiore a 48h in località estere situate a non più di 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, non è richiesta la compilazione del digital Passenger locator form o autodichiarazione.
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Le misure adottate per il rientro in Italia
L’Ordinanza del 18 giugno 2021, in vigore dal 21 giugno al 30 luglio 2021, regola le misure da adottare per gli spostamenti da/per l’estero dall’Italia. Tali misure sono suddivise in 5 elenchi di Paesi, ciascuno con misure differenti e disposizioni specifiche.
A: Rientro da San Marino, Città del Vaticano
Al momento, non sono previste limitazioni per gli spostamenti da/per gli Stati e i territori contenuti nell’elenco A.
B: Spostamenti da Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all’elenco C.
Attualmente, nessuno Stato è in questo elenco.
C: Rientro da Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.
Fino al 30 agosto 2021 per l’ingresso o rientro in Italia dopo aver soggiornato o transitato dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorno precedenti è richiesta la compilazione del digital Passenger Locator Form – dPLF.
Inoltre, dal 21 giugno è obbligatorio presentare la Certificazione Verde Covid-19. Nel caso in cui non sia possibile presentare la Certificazione verde Covid-19, è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di:
- Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 5 giorni, presso l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio;
- Effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.
D: Rientro da Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.
Fino 30 agosto 2021 all’ingresso o rientro in Italia dopo aver soggiornato o transitato dai Paesi dell’elenco D nei 14 giorno precedenti è obbligatorio:
- Compilare il digital Passenger Locator Form (dPLF).
- Esito negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato nelle 72h precedenti l’ingresso in Italia, 48h per gli ingressi dal Regno Unito.
- Informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia.
- Sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 5 giorni.
- Al termine dei 5 giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico.
- Raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato
Disciplina speciale per il rientro da Canada, Giappone o Stati Uniti
Fino al 30 agosto, per l’ingresso o il rientro in Italia da Canada, Giappone o Stati Uniti, l’Ordinanza 29 luglio 2021 ha stabilito che se si è in possesso di una Certificazione verde Covid valida, si può entrare in Italia senza essere soggetti agli obblighi di test e isolamento fiduciario. Rimane solo l’obbligo di compilare il digital Passenger Locator Form e di comunicare la propria presenza all’azienda sanitaria competente per territorio.
E: Ingresso o rientro da tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
Fino al 30 agosto per rientrare in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari.
È stata confermata la possibilità di ingresso in Italia per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo).
Ove non si rientri in nessuno dei casi precedenti, si può entrare/rientrare in Italia da Paesi in Elenco E solo in presenza di comprovate motivazioni (lavoro, salute, studio, assoluta urgenza).
All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è obbligatorio:
- Compilare il digital Passenger Locator Form (dPLF).
- esito negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato nelle 72h precedenti l’ingresso in Italia
- Informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia.
- Sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni, presso la propria dimora.
- Si deve raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato
- Al termine dei 10 giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico
Rientro da Paesi soggetti a misure speciali: Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.
Nonostante facciano parte dell’Elenco E, il Ministro della Salute, ha disposto il divieto di ingresso in Italia fino al 30 agosto 2021 per tutti coloro che provengono da Brasile, India, Bangladesh o Sri Lanka, o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia.
Per ulteriori dettagli consultare il sito Viaggiare sicuri.
Sono previste limitate eccezioni, per le quali si rinvia al sito ufficiale.
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Indice dei contenuti
- Quali sono le misure generali per viaggiare e/o rientrare in Italia?
- Le misure adottate per il rientro in Italia
- A: Rientro da San Marino, Città del Vaticano
- B: Spostamenti da Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all’elenco C.
- C: Rientro da Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.
- D: Rientro da Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.
- E: Ingresso o rientro da tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
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