Tutte le aziende che producono e utilizzano imballaggi devono iscriversi e versare un contributo ambientale obbligatorio al CONAI, che si impegna per la corretta gestione dei rifiuti generati dagli imballaggi stessi.
Dal 1° gennaio 2022 saranno ridotti i contributi ambientali per gli imballaggi di carta e plastica. Una riduzione che si aggiunge a quelle già decise per i contributi relativi ad imballaggi in acciaio, alluminio, plastica e vetro.
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Ma quali aziende sono soggette all’obbligo di iscrizione al CONAI e versamento dei contributi?
Che cos’è il CONAI?
Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un Consorzio privato senza scopo di lucro, nato sulla base del Decreto Ronchi del 1997. Il CONAI si impegna a promuovere l’uso di imballaggi composti da materiali sostenibili, riciclabili ed incentivarne la corretta gestione dei rifiuti generati dagli stessi.
Ad esso aderiscono circa 760.000 imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi, che versano un contributo obbligatorio, a fronte delle spese sostenute per le attività di raccolta, smaltimento e riciclo degli imballaggi.
Il CONAI rappresenta lo strumento attraverso il quale produttori e utilizzatori di imballaggi garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti previsti per legge, soprattutto nel momento in cui il rifiuto diventa rifiuto da riciclare.
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Chi è tenuto al pagamento CONAI?
Il Contributo Ambientale CONAI è la forma di finanziamento attraverso cui il CONAI ripartisce il costo per la raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti tra produttori e utilizzatori.
Questo costo viene ripartito “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale” come previsto dal D.lgs. 152/06.
Quando è obbligatorio?
Le imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi residenti in Italia devono versare il contributo al Consorzio.
Secondo l’art. 221 del D. Lgs. 152/2006, devono versare i contributi CONAI:
- Produttori e importatori di materie prime e semilavorati da destinare a imballaggi
- Imprese che acquistano e che vendono imballaggi vuoti
- Importatori di imballaggi pieni
- Auto-produttori di imballaggi
- Commercianti di imballaggi vuoti e/o pieni
Cosa è considerato imballaggio?
Il CONAI offre un’indicazione precisa di cosa è considerato imballaggio. In particolare, l’art. 218 (definizioni), al comma 1, del D.lgs. 152/2006 specifica:
- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
Cosa non è imballaggio?
- Budelli per salumi
- Buste porta documenti e porta cartellini
- Bustine da tè (filtro)
- Bustine solubili per detersivi
- Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè, filtro che si gettano insieme al caffè usato
- Carta da imballaggio venduta separatamente
- Cartellette uso ufficio, raccoglitori
- Cartucce per stampanti
- Cassette di attrezzi
- Cassette metalliche per munizioni
- Cassonetti e altri contenitori per rifiuti
- Contenitori per telai di ponteggio
- Cucchiaini, posate usa e getta, cannucce per bevande e agitatori
- Custodie: astucci per beni durevoli (gioielli, occhiali, giochi, macchine fotografiche, ecc.)
- Custodie per CD, DVD e videocassette vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette
- Estintori
- Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID)
- Film in plastica utilizzato per avvolgere le valigie in aeroporto
- Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote)
- Grucce per indumenti vendute separatamente dagli indumenti
- Lumini per tombe (contenitori per candele)
- Macinini meccanici integrati in recipienti ricaricabili, ad es. macinapepe ricaricabile
- Pellicole di plastica trasparente destinate esclusivamente ad uso domestico
- Pizzi per torte venduti senza le torte
- Profumatori d’ambiente ricaricabili
- Rivestimenti di cera dei formaggi
- Rotoli astucciati di foglio di alluminio destinati esclusivamente ad uso domestico
- Spine di contenimento per CD – spindle (vendute vuote, destinate ad essere usate per custodire i CD)
- Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri) in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico
- Valigetta pronto soccorso
- Valigette per catene da neve
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