Il 20 settembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR del 7 agosto.
Infatti, da gennaio 2023 tutte le aziende che svolgono attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico e riempimento di merci o rifiuti pericolosi devono nominare un consulente ADR per la sicurezza.
Chi è obbligato ad avere il consulente ADR?
La normativa ADR suddivide le merci in classi di pericolo e ogni singolo materiale ad un codice di identificazione specifico per poter essere facilmente individuabile e definire quali sono i rischi ad esso collegati.
L’accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada ha esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose su strada.
A tal proposito, il decreto del 7 agosto 2023, chiarisce «le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR».
Quando le aziende sono esentate da nominare un consulente ADR per la sicurezza?
Si distinguono 4 casi in cui è possibile avere l’esenzione del consulente ADR:
- natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali;
- trasporti in colli
- spedizioni occasionali
- esclusione dal campo di applicazione
Sono comunque definite anche le prescrizioni di sicurezza e la relazione di incidente.
Esenzione del consulente ADR per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali
Le imprese la cui attività comporti spedizione, trasporto o una delle attività correlate all’imballaggio, carico, riempimento o scarico di merci pericolose, sono esenti se:
- a. rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR;
- b. rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
- iii. al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
- iv. al cap. 3.4 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;
- v. al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».
Esenzione nomina ADR per trasporti in colli
Le imprese la cui attività comporta la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all’imballaggio, al carico o allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, sono esentate dalla nomina del consulente ADR se rispettano le seguenti condizioni:
- a. per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare;
- b. ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
- c. ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Questo registro dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 anni e deve essere reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7.
Esenzione nomina consulente ADR per spedizioni occasionali
Le imprese la cui attività comporta lo svolgimento, occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, trasporto oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, sono esentate dall’obbligo di nomina del consulente ADR nei limiti delle seguenti condizioni:
- a. le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
- b. le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 o 4;
- c. il numero massimo di operazioni è di 12 per anno solare e di 2 per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
- d. ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7.
Esenzione nomina consulente ADR per esclusione dal campo di applicazione
Le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci sono esentate dall’obbligo di nomina del consulente ADR per la sicurezza.
Rientrano in questa categoria le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.
Prescrizioni di Sicurezza
Il decreto prevede che: il legale rappresentante dell’impresa che intende avvalersi dell’esenzione della nomina del consulente ADR per la sicurezza, deve assicurare che tutte le altre disposizioni dell’ADR siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.
Il legale rappresentante dell’impresa è responsabile anche della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR.
La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno 5 anni.
Formazione in materia ADR
L’accordo ADR dispone l’obbligo di formazione per tutti gli operatori coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione ed il trasporto delle merci pericolose, indipendentemente dalle quantità prodotte e/o esenzioni possibili.
In sintesi, la formazione ADR, ai sensi del cap. 1.3 della normativa ADR, è obbligatoria per tutti i dipendenti le cui attività comprendono:
- Gestione e trasporto merci pericolose
- Carico e/o scarico
- Preparazione e/o spedizione dei colli
La formazione deve essere adeguata alle responsabilità e funzioni del personale interessato.
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