Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una delle figure più significative nell’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Prevista dal D.lgs. 81/08 in tutte le aziende, il RLS è una figura preziosa avente lo scopo di promuovere la collaborazione dei lavoratori nella scelta e verifica delle misure di prevenzione previste per legge e per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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La nomina del RLS è sempre prevista per legge ma, in base alle dimensioni dell’azienda, cambiano il numero minimo e le modalità di designazione ed elezione del RLS.
Approfondiamo insieme il suo ruolo in azienda.
Chi è il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza RLS?
Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) è quella figura che rappresenta i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti legati alla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Quando è obbligatorio nominare il RLS?
La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non è un obbligo a carico del Datore di lavoro ma un diritto e dovere dei lavoratori.
In ciascuna azienda, o unità produttiva, bisogna garantire la presenza di un RLS, anche qualora ci sia solamente un lavoratore alle dipendenze del datore di lavoro.
Nomina del RLS
L’art. 47 del D.lgs 81/08 stabilisce che:
- Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno
- Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (ove presenti).
Il numero minimo dei rappresentanti viene esplicitato al comma 7 dell’art. 47 del D.lgs 81/08:
- 1 nelle aziende fino a 200 lavoratori
- 3 nelle aziende da 200 a 1000 lavoratori
- 6 nelle aziende con più di 1000 lavoratori
Quali sono i compiti del RLS
Il D.lgs. 81/08 non definisce obblighi per il Rappresentante dei Lavoratori ma prevede delle attribuzioni o “compiti”.
L’art. 50 del D.lg. 81/08 elenca i compiti del RLS, il quale:
- accede nei locali aziendali in cui si svolgono le lavorazioni allo scopo di verificare la congruenza delle condizioni di lavoro rispetto agli obiettivi aziendali e di legge per la salute e sicurezza
- viene consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva
- viene consultato sulla designazione del RSPP, del Medico Competente, degli ASPP e degli addetti alle emergenze
- viene consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori di cui all’art. 37
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- riceve una formazione adeguata
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
Quale formazione deve avere il Rappresentante dei Lavoratori
Secondo il D.lgs. 81/08, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere formato tramite specifici corsi in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, il D.lgs. 81/08 stabilisce che:
- l’RLS deve frequentare un corso di formazione iniziale di 32 ore
- aggiornamento annuale della formazione RLS
Per quanto riguarda l’aggiornamento invece la sua durata cambia in base al numero di dipendenti dell’azienda:
- per aziende fino a 50 lavoratori il corso di aggiornamento è di 4 ore
- per aziende con più di 50 lavoratori il corso di aggiornamento è di 8 ore