Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una delle figure più significative nell’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Prevista dal D.lgs. 81/08 in tutte le aziende, il RLS è una figura preziosa avente lo scopo di promuovere la collaborazione dei lavoratori nella scelta e verifica delle misure di prevenzione previste per legge e per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Da leggere: Le figure della Sicurezza sul Lavoro

La nomina del RLS è sempre prevista per legge ma, in base alle dimensioni dell’azienda, cambiano il numero minimo e le modalità di designazione ed elezione del RLS.

Approfondiamo insieme il suo ruolo in azienda.

Chi è il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza RLS?

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) è quella figura che rappresenta i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti legati alla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Quando è obbligatorio nominare il RLS?

La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non è un obbligo a carico del Datore di lavoro ma un diritto e dovere dei lavoratori.

In ciascuna azienda, o unità produttiva, bisogna garantire la presenza di un RLS, anche qualora ci sia solamente un lavoratore alle dipendenze del datore di lavoro.

Nomina del RLS

L’art. 47 del D.lgs 81/08 stabilisce che:

  • Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno
  • Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (ove presenti).

Il numero minimo dei rappresentanti viene esplicitato al comma 7 dell’art. 47 del D.lgs 81/08:

  • 1 nelle aziende fino a 200 lavoratori
  • 3 nelle aziende da 200 a 1000 lavoratori
  • 6 nelle aziende con più di 1000 lavoratori

Quali sono i compiti del RLS

Il D.lgs. 81/08 non definisce obblighi per il Rappresentante dei Lavoratori ma prevede delle attribuzioni o “compiti”.

L’art. 50 del D.lg. 81/08 elenca i compiti del RLS, il quale:

  • accede nei locali aziendali in cui si svolgono le lavorazioni allo scopo di verificare la congruenza delle condizioni di lavoro rispetto agli obiettivi aziendali e di legge per la salute e sicurezza
  • viene consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva
  • viene consultato sulla designazione del RSPP, del Medico Competente, degli ASPP e degli addetti alle emergenze
  • viene consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori di cui all’art. 37
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
  • riceve una formazione adeguata
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
  • partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

Quale formazione deve avere il Rappresentante dei Lavoratori

Secondo il D.lgs. 81/08, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere formato tramite specifici corsi in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, il D.lgs. 81/08 stabilisce che:

Per quanto riguarda l’aggiornamento invece la sua durata cambia in base al numero di dipendenti dell’azienda:

  • per aziende fino a 50 lavoratori il corso di aggiornamento è di 4 ore
  • per aziende con più di 50 lavoratori il corso di aggiornamento è di 8 ore

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Novembre 2024
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