La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici aventi il fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali, all’ambiente di lavoro e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (art. 2 comma 1 lettera m del D.Lgs. 81/08).
Cosa prevede la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/08, finalizzata al giudizio di idoneità alla mansione da parte del medico competente comprende:
- visita medica preventiva, al fine di valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
- la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
Quando è necessaria la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente nei casi:
- previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Come gestire i risultati della sorveglianza sanitaria?
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
Il Medico Competente, in sede di riunione periodica, comunica ed espone i risultati della sorveglianza sanitaria, elaborati in forma anonima e collettiva, a: datore di lavoro, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Sulla base delle informazioni raccolte, vengono valutate la necessità di eventuali attuazioni di misure per tutelare la salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.
Se dai risultati ne emerge la necessità, il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e Medico Competente, può aggiornare la valutazione dei rischi (DVR).
I giudizi del Medico Competente sulla mansione specifica del lavoratore
Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Dei giudizi di cui al comma 6, il Medico Competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
Sia il lavoratore che il datore di lavoro possono fare riscorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione di idoneità/inidoneità alla mansione.
Qualora il giudizio preveda un’inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Chi deve tenere la cartella sanitaria dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria?
La cartella sanitaria può essere sia cartacea che informatizzata.
La cartella cartacea può essere conservata direttamente in azienda o presso lo studio medico nel rispetto del segreto professionale.
Il Medico Competente deve garantire di aver conservato le cartelle cartacee secretandole nei seguenti modi:
- buste sigillate dal medico;
- predisporre un archivio specifico al quale possa accedere solo il medico.
Il luogo in cui deve essere tenuta la cartella sanitaria e di rischio dei dipendenti deve essere indicato nella lettera di nomina del medico competente.
Gli obblighi e i diritti del lavoratore
La sorveglianza sanitaria rappresenta uno degli strumenti di tutela del lavoratore, per questo motivo, il lavoratore è tenuto a collaborare con il Medico Competente fornendogli tutte le informazioni richieste, con l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche secondo le modalità e le periodicità a lui comunicate (art. 20 del D.lgs 81/08).
I lavoratori hanno diritto a:
- fare ricorso contro il giudizio del medico entro 30 giorni;
- poter accedere ai propri dati sanitari;
- essere informati nel dettaglio dal medico sul proprio stato di salute;
- ricevere copia del documento sanitario e di rischio;
- essere sottoposti a visita straordinaria qualora ritengano di avere problemi sanitari derivati dall’attività svolta.
Promuovere la salute in azienda
La promozione e prevenzione della salute è di fondamentale importanza per ridurre l’incidenza di malattie e di mortalità. Per questo, sempre più aziende stanno adottando welfare aziendali a favore della promozione di una cultura della prevenzione e della salute.
Promuovere la salute in azienda vuol dire creare un contesto lavorativo più salutare e dare maggiore attenzione al benessere psico-fisico del lavoratore e dei suoi cari.
In questo contesto, il welfare aziendale rappresenta per le aziende un valido strumento per garantire ai propri dipendenti un costante supporto al benessere psico-fisico.