In vigore dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti sarà obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Il 20 settembre 2024 n. 221 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 18 settembre 2024 n.132 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti.
La patente a crediti è rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti.
Come richiedere la patente a crediti
Dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi soggetti alla patente a crediti, dovranno presentare domanda di rilascio tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La patente a punti viene rilasciata previa soddisfazione dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Adempimento obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva e fiscale in corso di validità
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi
- Designazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsi dalla normativa vigente
Il possesso dei requisiti di iscrizione alla camera di commercio e di regolarità contributiva e fiscale è attestato mediante autocertificazione.
Chi deve avere la patente a crediti
La patente a crediti è obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sono esclusi coloro che svolgono forniture o prestazioni intellettuali.
Punti patente a crediti
La patente per operare in un cantiere edile è associata ad un sistema a punti che parte da un punteggio iniziale di 30 crediti la cui decurtazione o incremento è legata al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
Pe operare in un cantiere edile è obbligatorio essere in possesso di almeno 15 crediti.
- Il punteggio può essere incrementato fino a 40 crediti per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro e attraverso l’adozione di misure straordinarie di sicurezza (es. possesso certificazioni sulla sicurezza) – vedi l’art. 5 comma 4 del decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132
- Ogni 2 anni senza violazioni il punteggio viene incrementato di 1 credito (fino ad un massimo di 20 crediti)
- Al momento del rilascio della patente, possono essere attribuiti fino a 10 crediti in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Si può arrivare ad un massimo di 100 crediti, solo dopo 40 anni e a due condizioni: se l’azienda ha 20 anni al momento della richiesta della patente e in 40 anni non ha commesso alcuna violazione.
Per approfondire: Come funziona la patente a crediti nei cantieri
Quando può essere sospesa la patente a crediti
Se, in sede di controllo successivo al rilascio, viene accertata in via definitiva la non veridicità della dichiarazione, la patente viene revocata e, solo dopo 12 mesi dalla revoca si può richiedere il rilascio di una nuova patente.
La sospensione della patente a crediti, per fino a 12 mesi è:
- obbligatoria in caso di infortuni nel cantiere da cui deriva la morte di uno o più lavoratori, per colpa del datore di lavoro o un suo delegato o dirigente
- possibile in caso di infortunio nel cantiere che determini inabilità permanenti di uno o più lavoratori per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente
La durata della sospensione della patente a crediti, non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di sospensione cautelare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa.
Primi chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma che il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024 ma, in fase di prima applicazione dell’obbligo, è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.