Il 12 novembre 2024 l’INAIL ha pubblicato, con nota prot. 11050, un aggiornamento che contiene alcune modifiche al modello OT23 per ottenere la riduzione del tasso medio di prevenzione per il 2025.

Le modifiche apportate aggiornano il precedente modello del 18 aprile 2024.

Cos’è il modello OT23 e a cosa serve?

Il modello OT23 consente, alle aziende che hanno realizzato nell’anno precedente interventi di miglioramento nelle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dalla normativa), di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL.

Per ottenere questo beneficio l’azienda deve dimostrare l’effettiva realizzazione di tali interventi tramite documentazione probante.

Cosa cambia: aggiornamenti modello OT23 2025

L’aggiornamento del modello introduce modifiche a specifici interventi, tra quelli più rilevanti:

  1. Intervento A-1.3: Eliminato il punto d nella documentazione probante “la descrizione dei dispositivi/robot acquistati”
  2. Intervento A-4.1: Inserito nella declaratoria il riferimento temporale “nel corso dell’anno 2024”. Corretto il refuso nella documentazione probante: sostituito “2023” con “2024”
  3. Intervento A-5.1. Nelle note è stato inserito il seguente testo: “L’individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica, se già effettuata negli anni precedenti, deve essere ripetuta nei confronti dei nuovi assunti e di coloro che nel corso del 2024 sono stati oggetto di punture o morsi da parte di insetti. La formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri, svolta nell’anno 2024, deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori; nella documentazione probante, al punto 3 inserita la frase o fatture emesse negli anni precedenti relative a farmaci con data scadenza successiva al 31.12.2025”.
  4. Intervento B-4: Modificata la declaratoria per includere il riferimento temporale “nel 2024”
  5. Intervento C-4.3: Ridefinita la descrizione per chiarire l’ambito di applicazione dell’intervento, includendo specificazioni sugli ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti, con esclusione di letti di degenza dotati di dispositivi di sollevamento elettromeccanico
  6. Intervento C-4.7: Sostituita la dicitura “mano-braccio” con “corpo-braccio” nella documentazione probante
  7. Intervento D-3: Aggiornate le note per includere una definizione dettagliata del microlearning come metodologia formativa, con specifiche sui tempi e modalità (micro-lezioni strutturate di massimo 15 minuti, frequenza minima ogni 15 giorni nell’anno 2024), e aggiornata la documentazione probante
    Documentazione ritenuta probante:
    1. Descrizione sintetica Relazione descrittiva della micro-formazione attuata nell’anno precedente quello di presentazione della domanda con indicazione della periodicità di erogazione dei contenuti
    2. Programmi dei corsi di formazione frequentati dai lavoratori nel 2024 o nell’anno precedente ai quali si riferisce la microformazione
    3. Dichiarazione dell’RLS che attesti lo svolgimento della micro-formazione o altra documentazione (ad esempio contratto con ditta di formazione che ha predisposto i contenuti delle micro-lezioni).”
  8. Intervento D-6: eliminata la nota che limitava l’intervento alle aziende con una posizione assicurativa relativa al “Grande Gruppo 9”.
  9. Intervento E-10: Aggiunto un nuovo punto nelle note con le specifiche sul calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1.000 lavoratori.
  10. Intervento F-8: Sostituita la voce “telecamere” con “barre antistatiche o ionizzanti” per specificare meglio la documentazione probante​

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