Ultime novità sul SISTRI, il Sistema per la gestione ed il tracciamento dei rifiuti: con il Milleproroghe (D.L. 20 dicembre 2015, n. 210) arriva una nuova proroga fino al 2017 per la piena operatività del SISTRI. Il doppio binario, adempimenti cartacei (formulari, registri e MUD) e SISTRI, prevede ancora un anno di tempo per il pieno adeguamento del Sistema.
DOPPIO BINARIO
Per tutto il 2016 sarà ancora in vigore il periodo transitorio durante il quale gli operatori aderenti al SISTRI dovranno rispettare sia gli obblighi di tracciamento informatici legati al SISTRI sia quelli cartacei di tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti per il trasporto, dei registri di carico/scarico e del MUD.
MUD 2016
Il Ministero dell’Ambiente ha approvato con il DPCM 21 dicembre 2015 il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale – MUD da utilizzare nel 2016 per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2015.
SANZIONI
Per tutto il 2016 non potranno essere applicate le sanzioni relative al solo SISTRI (che partiranno dal 2017), fatta eccezione per la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale, sanzioni già in vigore dal 1° aprile 2015.
VERSAMENTO SISTRI
In scadenza il contributo annuale SISTRI, che va versato entro il 30 aprile, con riferimento all’anno 2015. Sono chiamati al versamento i soggetti obbligati e quelli che vi aderiscono volontariamente.
Per effettuare il versamento è necessario accedere all’applicazione “gestione azienda” del SISTRI dal proprio dispositivo Usb. Un’apposita funzione consente di determinare l’importo dei pagamenti dovuti, di effettuare la comunicazione degli estremi dei pagamenti effettuati ed inoltrare i documenti di attestazione dell’avvenuto pagamento. Le informazioni da comunicare sono:
- l’importo corrisposto
- la modalità di pagamento adottata
- il numero della quietanza di pagamento (Cro/Trn)
- la data in cui è stato effettuato il pagamento
- la pratica da associare al pagamento (rinnovo iscrizione 2015) e l’importo da associare
CATEGORIE DI SOGGETTI CON ISCRIZIONE AL SISTRI OBBLIGATORIA
ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:
- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
- attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
- attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese.
ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO;
Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano:
- attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale
GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI: si intendono per tali i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del Decreto Ministeriale 52/2011 ss.mm.ii.
OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
Si intendono per tali, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte alla Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5.
ENTI E IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE CAMPANIA;
Si intendono per tali i comuni, le imprese di trasporto e gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania e ubicati nel territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.