MOCA: NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE LEGGI CHE STABILISCONO LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DESTINATI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI USATI PER LA FABBRICAZIONE DI MACCHINARI E COMPONENTI E IMBALLAGGI – D.LGS. 29/2017

Il 10 febbraio 2017 è stato ultimato il “Decreto sanzionatorio MOCA” ovvero il Decreto Legislativo 29/2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.
Il nuovo decreto sanzionatorio MOCA, pubblicato il 18 marzo 2017 sulla Gazzetta Ufficiale, pone le basi sanzionatorie relativamente al mancato rispetto dei requisiti previsti per le seguenti normative relative ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti (MOCA), stabilendo per la prima volta specifiche sanzioni per gli obblighi previsti dai regolamenti UE.
Uno dei principi fondamentali sottolineati da queste norme è la necessità di mantenere la tracciabilità dei MOCA, per consentire una efficace attività di controllo delle Autorità competenti. Per questo sono espressamente previste dai regolamenti dettagliate dichiarazioni di conformità di ciascun materiale.
ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO SANZIONATORIO MOCA
Il Decreto Legislativo 29/2017 è entrato in vigore il 2 aprile 2017 e prevede inoltre una deroga di 120 giorni dall’entrata in vigore in merito alla comunicazione alle autorità competenti (entro il mese di luglio).
L’articolo 6 del D.Lgs. 29/2017 prevedere in obbligatorietà che: “gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’ autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006“.
REGIME SANZIONATORIO
Prima del suddetto Decreto il settore dei MOCA era sottoposto ad una disciplina sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione nazionale, ora invece vengono introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari. Tali sanzioni vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all’art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).
CHI È SOGGETTO ALLE SANZIONI?
Chiunque produce o immette sul mercato o utilizza materiali o oggetti che andando a contatto con alimenti possano costituire un pericolo per la salute umana.
È quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l’attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti che attestino tali attività.
L’ambito di applicazione riguarda anche imballaggi attivi e intelligenti, oggetti in materiale plastico ed in plastica riciclata.

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