Importanti novità che riguardano la gestione degli agenti cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro sono state introdotte dal Decreto Legislativo n.135, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024 che recepisce la Direttiva (UE) 2022/431 e aggiorna il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/08).

Il Decreto, in vigore dall’11 ottobre 2024, ha l’obiettivo di aggiornare e rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione.

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Novità e modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

Il decreto introduce:

  • nuove categorie di agenti pericolosi e norme specifiche per la gestione dei rischi
  • la definizione di “sostanza tossica per la riproduzione”: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.
  • Nuovi valori limite di esposizione professionale per le sostanze tossiche per la riproduzione. Questi valori si differenziano tra:
    • Sostanze “prive di soglia”: per le quali non è previsto un livello di esposizione sicuro.
    • Sostanze “con valore soglia”: per le quali vengono definiti limiti di esposizione all’interno dei quali si ritiene che non vi siano rischi per la salute dei lavoratori.

Sostanze cancerogene: quali sono gli obblighi per i Datori di Lavoro?

Il Datore di Lavoro deve:

  • aggiornare la Valutazione dei rischi legati all’esposizione a sostanze pericolose, in relazione alle nuove categorie di agenti cancerogeni e mutageni introdotte dal decreto
  • formare e informare i lavoratori sui rischi connessi all’uso di tali sostanze, con aggiornamento almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro.
  • Sottoporre a Sorveglianza Sanitaria i lavoratori esposti a tali sostanze per monitorare l’impatto dell’esposizione sul loro stato di salute. Il decreto 135/2024, all’art. 234 “Definizioni” del D.Lgs. 81/08 ha introdotto la definizione di “sorveglianza sanitaria”, si tratta della valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.
  • Conservare la documentazione relativa al registro delle esposizioni e delle cartelle sanitarie dei lavoratori per almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione, garantendo una tracciabilità dei rischi.

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