L’Emilia-Romagna ha reso noto l’obbligo di presentazione, entro il 28 agosto, della relazione tecnica per installazioni e stabilimenti con emissioni diffuse o convogliate di “sostanze pericolose” (CMR e SVHC) e un’analisi di fattibilità di sostituzione di tali sostanze.

Sostanze pericolose negli stabilimenti e installazioni

Il D.lgs. 102/2020 ha introdotto l’obbligo, per i Gestori di impianti e installazioni, di inviare periodicamente una relazione alle autorità competenti sull’utilizzo di “sostanze classificate” presenti nei cicli produttivi ed emesse in atmosfera.

Il comma 7-bis dell’art. 271 del D.lgs. 152/2006, precisa che devono essere limitate nella maggior misura possibile le emissioni delle sostanze classificate come:

  • cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
  • classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata
  • classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) dal Regolamento CE 1907/2006
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In particolare, queste sostanze, e quelle classificate dal regolamento REACH come estremamente preoccupanti, devono essere sostituite, non appena sia tecnicamente ed economicamente possibile. Infatti, con il comma 7-bis viene introdotto l’obbligo per gli stabilimenti o le installazioni in cui le sostanze sopracitate sono utilizzate nei cicli produttivi, di inviare ogni cinque anni una relazione in cui si analizza la possibilità e fattibilità tecnica ed economica nel trovare sostanze alternative a quelle pericolose.

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Obbligo entro il 28 agosto 2021

Entro il 28 agosto 2021 i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’uso di tali sostanze pericolose, hanno l’obbligo di inviare la prima relazione tecnica, che dovrà essere ripresentata ogni 5 anni.

All’interno di questa relazione, dev’essere inserita un’analisi sulle sostanze alternative considerandone i rischi e la possibilità di sostituzione.

Chi ha l’obbligo di inviare la relazione sulle emissioni?

I gestori di stabilimenti o installazioni già in esercizio alla data dell’entrata in vigore del decreto (28 agosto 2020) che utilizzano sostanze pericolose dalle quali si originano le emissioni diffuse o convogliate, hanno l’obbligo di inviare la relazione entro il 28 agosto 2021, ovvero ad un anno dall’entrata in vigore del decreto.

Da queste disposizioni sono esclusi gli stabilimenti con emissioni scarsamente rilevanti (ai sensi dell’art. 272 co. 1 del D.lgs. 152/06).

Quali sono le sanzioni per il mancato invio della relazione sulle emissioni?

Secondo l’art. 279, co. 4 del D.lgs. 152/2006, il mancato adempimento può essere punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 10.000 €.

Emilia-Romagna: tutti gli obblighi e le scadenze sulla relazione delle emissioni di sostanze classificate

  • Per tutti gli stabilimenti obbligo di presentazione della relazione ogni 5 anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione
  • Gli stabilimenti esistenti al 28/08/2020 che utilizzano sostanze classificate devono inviare la prima relazione entro il 28 agosto 2021 e domanda di autorizzazione per l’adeguamento alle prescrizioni entro il 1° gennaio 2025 o in data antecedente.
  • Stabilimenti e installazione in autorizzati dopo il 28 agosto 2020 (nuovi o in seguito a modifiche) devono presentare ogni 5 anni dal rilascio dell’autorizzazione una relazione per valutare la fattibilità della sostituzione delle sostanze pericolose.
  • Gli stabilimenti rientranti in autorizzazione di carattere generale che utilizzano sostanze ora vietate hanno l’obbligo di presentare una domanda di autorizzazione ordinaria e, conseguentemente, un’AUA entro il 28 agosto 2023

Ai sensi dell’art. 272 co. 1 del D.lgs. 152/06, sono esclusi dall’obbligo gli stabilimenti con emissioni scarsamente rilevanti.

 

Emissioni in atmosfera: aggiornamenti Emilia-Romagna

Nella determina 14471/2021, la regione Emilia-Romagna ha indicato ulteriori informazioni sull’individuazione delle soglie e delle sostanze pericolose e, a seconda dei casi, le modalità semplificate per l’invio della relazione e la possibilità di scaglionare nel tempo gli adempimenti previsti.

La tabella dell’Allegato 1 (Procedura per l’individuazione di sostanze pericolose pertinenti), contenuta nel DM 95/2019 del D.lgs. 152/2006, che individua le sostanze pericolose e le soglie di rilevanza, può essere considerata rappresentativa per l’individuazione dei casi in cui la valutazione può considerarsi prioritaria oppure non prioritaria.

Tabella soglie di rilevanza delle sostanze

CLASSE Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008) Soglia kg/anno o dm3/anno
Sostanze cancerogene o mutagene (accertate o sospette) H350, H350(i), H351,H340,H341 ≥ 10
Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l’ambiente H300,H304,H310,H330,H36 0(d),H360(f),H361(d),H3 61(f),H361(fd),H400,H41 0,H411, R54, R55, R56, R57 ≥ 100
Sostanze tossiche per l’uomo H301,H311,H331,H370, H371, H372 ≥ 1000
Sostanze pericolose per l’uomo e per l’ambiente H302, H312, H332, H412, H413, R58 ≥ 10000

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