Con la conversione in legge del D.L. 146/2021 sono state introdotte nuove e rilevanti modifiche al D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”. In vigore dal 21 dicembre 2021, le modifiche maggiori riguardano ruoli, funzioni e formazione del preposto, definendo con precisione le sanzioni nei confronti di questa figura.
Le principali modifiche al D.Lgs. 81/2008 riguardano:
- obbligo di designazione del preposto;
- l’obbligo per gli appaltatori e i subappaltatori di comunicare al committente il nominativo del proprio preposto;
- Nuovi obblighi per la figura del preposto;
- l’aggiornamento dei preposti che diventa biennale;
- la rimodulazione della normativa sull’addestramento;
- l’obbligo della formazione anche per i datori di lavoro.
Da leggere: Le figure della Sicurezza sul Lavoro
Obbligo di designazione del Preposto
Le modifiche D.L. 146/2021 aggiunge la lettera b-bis all’articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”.
Inoltre, nuovo obbligo connesso ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione:
“Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”. (art. 26, comma 8-bis, d.lgs. n. 81/2008)
In caso di omessa comunicazione è prevista la pena alternativa:
- dell’arresto da 2 a 4 mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 €
Per approfondire: Obblighi e responsabilità del Preposto alla sicurezza
Nuovi obblighi per la figura del preposto
Le modifiche del D.L. 146/2021, che ridefiniscono l’art. 19 comma 1 del D.lgs. 81/2008, riguardano le attività e gli obblighi aggiuntivi per la figura del preposto. In particolare, il preposto:
- deve “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”,
- in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai dirigenti, il preposto deve intervenire e fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. A seguito di mancata attuazione delle disposizioni impartire o di inosservanza delle stesse, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori.
- L’interruzione temporanea dell’attività e, comunque, la segnalazione di non conformità, al datore di lavoro e al dirigente, deve avvenire anche “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”.
Da leggere: Le figure della Sicurezza sul Lavoro
Sanzioni per il preposto
La nuova lettera f-bis dell’art. 19, comma 1 del D. Lgs. 81/08, prevede (per la violazione degli obblighi sopra citati):
- l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 € per la violazione dell’art. 19 comma 1 lettere a), c), e), f), f-bis)
- l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 € per la violazione dell’art. 19 comma 1 lettere b), d), g).
Formazione Preposto: aggiornamento biennale e formazione interamente in presenza
In sede di conversione del D.L. 146/2021 è stato inserito, nell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, il comma 7-ter che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, “le attività formative del preposto devono essere svolte interamente con modalità in presenza” e ripetute con cadenza almeno biennale o ogni qualvolta sia necessario in ragione dell’insorgenza o evoluzione dei rischi.
In caso di omissione di tale adempimento è prevista la pena alternativa:
- dell’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €
Di conseguenza:
- la periodicità dell’aggiornamento preposti passa da quinquennale ad almeno biennale
- non sarà più possibile, come prevedeva l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, svolgere alcuni argomenti previsti nella formazione e l’aggiornamento in modalità e-learning.
Prossime date Corso Preposto e aggiornamento
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Addestramento: obbligo del registro per tracciare l’attività
Con la rimodulazione del comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, viene ulteriormente ribadito che:
“L’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Scarica il Modello per il Registro addestramento
Registro per utilizzo impianti area compressa, aspirazione, macchine/attrezzature (es. tornio, plotter, smeriglio, avvitatori, trapani ecc.), DPI (uso guanti, uso filtrante facciale) ecc.
Il registro deve essere compilato per ogni singola macchina/attrezzatura.
Ulteriori novità:
- Obbligo di formazione per il Datore di Lavoro con modalità, durata e contenuti minimi specificati con un accordo che la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare entro il 30 Giugno 2022.
- Le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le modalità delle verifiche di efficacia della formazione verranno specificate con un accordo che la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare entro il 30 Giugno 2022.
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