Il D.L. 146/2021, emanato il 21/10/2021, contiene disposizioni rilevanti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro che puntano ad inasprire le sanzioni per inadempienze e rafforza il ruolo dell’Ispettorato nazionale.
La sicurezza sul lavoro deve essere un impegno prioritario per le aziende, non per il rischio della sospensione dell’attività o per le pensanti sanzioni in caso di inadempienza, ma per poter migliorare e garantire una maggiore tutela della salute e sicurezza del lavoratore e ridurre il numero di morti bianche.
A questo scopo, vengono modificate le sanzioni per gli inadempimenti:
- Sospensione dell’attività in caso di personale in “nero” al 10% e non più al 20%
- Per gli illeciti considerati gravi non sarà più necessaria la “recidiva” per il provvedimento
- Congiuntamente alla sospensione dell’attività, l’INL “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”
- L’ispettorato può revocare la sospensione solo se:
- Sono regolarizzati i lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria
- Vengono ripristinate le regolari condizioni di lavoro in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Rimossi i pericoli derivanti dalle gravi violazioni di sicurezza riscontrate
Inoltre, con il D.L. 146 viene introdotto l’obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca della sospensione:
- In caso di sospensione per lavoro irregolare: 2.500 € se sono impiegati fino a 5 lavoratori irregolari o 5.000 € per più di 5
- Sospensione in materia di salute e sicurezza: la somma cambia a seconda delle violazioni (vedi l’Allegato I) e vengono individuate tre soglie 3.000 €, 2.500 € e 300 € per ciascun lavoratore interessato
L’imprenditore sospeso che non chiede la revoca e non rispetta la sospensione è punito con:
- Arresto fino a sei mesi per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Arresto da 3 a 6 mesi, o l’ammenda da 2.500 a 6.400 €, per violazioni in materia di lavoro irregolare
Da leggere: L’obbligo della formazione lavoratori
Sospensione dell’attività: quali sono le “gravi violazioni”?
Il nuovo D.L. 146/21, per l’individuazione delle gravi violazioni che motivano la sospensione dell’attività, rimanda all’Allegato 1 dello stesso, che ne individua 12 punti:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi DVR
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
- Mancata formazione e addestramento
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Da leggere: DUVRI, DVR e POS. Cosa sono e quando servono
Ancora una volta, si vuole esortare le imprese a dare più importanza e attenzione alle misure in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
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Verifica di essere in regola con tutti gli adempimenti normativi!