Dal 25 settembre 2022 il Registro Antincendio è obbligatorio per ogni attività che abbia almeno un lavoratore.
Che cos’è il registro antincendio?
Il Registro antincendio, noto anche come “registro dei controlli antincendio” o “registro delle manutenzioni”, è lo strumento che permette alle aziende di avere un quadro aggiornato delle diverse attività antincendio e dell’efficacia dei vari presidi (estintori, impianti e non solo).
Istituito con il DPR 37 del 12 gennaio 1998 e poi abrogato dal DPR 151/2011. Con il D.M. del 1° settembre 2021 viene stabilito che in ogni attività che abbia almeno un lavoratore è necessario predisporre il registro ed effettuare una serie di ispezioni e valutazioni per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il Registro deve essere sempre mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.
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Cosa va annotato nel registro?
L’allegato I del D.M. 1/09/2021 specifica che il datore di lavoro è tenuto a predisporre tale strumento, all’interno del quale andranno annotati:
“i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione”.
Quando è obbligatorio il registro dei controlli antincendio
Dal 25 settembre 2022, tutte le attività produttive soggette o non soggette al Controllo di Prevenzione Incendi hanno l’obbligo di presentare il registro dei controlli antincendio alle autorità competenti.
In breve, ogni attività in cui sia presente almeno un lavoratore deve essere dotata del Registro, incluse quelle con categorie di rischio A, B e C, ed anche le più piccole, dotate di minime attrezzature antincendio (ad es. solo estintori).
Come compilare il Registro antincendio
Il Registro deve essere realizzato sulla base delle caratteristiche dell’azienda, delle attrezzature e degli impianti presenti. Nel Registro, quindi, dovranno essere registrate tutte le attività svolte per garantire l’efficienza dei dispositivi di sicurezza:
- manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e impianti
- controlli periodici per verificare la corretta funzionalità di attrezzature e impianti
- ispezioni, controlli visivi e attività di sorveglianza, per la verifica di accessibilità e integrità di impianti e attrezzature
- l’informazione ai lavoratori sulle situazioni di rischio e sulle rispettive misure di prevenzione e protezione
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