RENTRI: pubblicato il decreto con le modalità operative per gestire la tracciabilità dei rifiuti da parte di enti e imprese.
È stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023 che definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 relative alle modalità di compilazione dei modelli di Registro e del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
In particolare, il nuovo D.D. n. 251/2023 definisce:
- Allegato 1: Modalità̀ di compilazione del modello di cui all’art.4 “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti”;
- Allegato 2: Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto”.
I nuovi modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 59/2023 saranno applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025.
Cos’è il RENTRI?
Il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è uno strumento su cui il MASE (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla gestione dei rifiuti.
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Modalità operative RENTRI
Il Decreto direttoriale n. 143/2023 definisce:
- le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI, Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
- le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI
- i requisiti informatici e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
Le modalità operative, contenute nel documento allegato al Decreto Direttoriale, sono presentate in 18 schede, articolate nei seguenti raggruppamenti:
- Iscrizione al RENTRI (schede 1-3)
- Gestione del registro Carico/Scarico e del formulario cartaceo (schede 4-7)
- Tenuta del registro Carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali (schede 8-10)
- Trasmissione dei dati del registro Carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità (schede 11-12)
- Tenuta del registro Carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto (schede 13-15)
- Requisiti e specifiche tecniche (schede 16-18)
Modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori | 1. Iscrizione al RENTRI 2. Inserimento dei dati delle autorizzazioni 3. Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe ai sensi dell’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 |
Modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo | 4. Stampa di un format esemplare di registro cronologico di carico e scarico 5. Vidimazione digitale del FIR cartaceo tramite interoperabilità con sistemi gestionali 6. Emissione e vidimazione digitale del FIR cartaceo 7. Trasmissione della copia del FIR cartaceo (chiusura del ciclo di vita del formulario) |
Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali | 8. Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico 9. Emissione e gestione in formato digitale del FIR 10. Vidimazione del FIR digitale tramite interoperabilità con sistemi gestionali |
Modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità | 11. Trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico mediante interoperabilità 12. Trasmissione dei dati del FIR mediante interoperabilità |
Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto | 13. Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi all’utilizzo del FIR in modalità digitale in mobilità 14. Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi all’emissione del FIR in modalità digitale 15. Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico |
Requisiti e specifiche tecniche | 16. Servizio di supporto per l’utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione 17. Specifiche tecniche 18. Requisiti per l’interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori |
Chi deve iscriversi al RENTRI?
I soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI, secondo il DM 59/2023, sono:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
- Produttori di rifiuti pericolosi.
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi.
- Consorzi istituti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
- Comuni o loro consorzi e comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Tutte le imprese che non rientrano tra quelle indicati possono iscriversi volontariamente al RENTRI.